Sicurezza nei campi estivi, le nuove linee guida

La sicurezza nei campi estivi è uno dei temi esposti nell’Ordinanza 556 del 12 giugno 2020 di Regione Lombardia, ecco il contenuto della normativa.
Il tema della sicurezza nei campi estivi non è stato sottovalutato nell’Ordinanza 556 di Regione Lombardia che va a fornire delle linee guida per la ripartenza delle attività a seguito dell’emergenza. La finalità principale è garantire la sicurezza degli operatori e dei giovani partecipanti, limitando così il rischio di nuovi contagi.

La ripartenza dei campi estivi

Di seguito un sunto delle nuove linee guida per la ripartenza dei in sicurezza dei campi estivi, con la spiegazione degli obblighi a carico dell’ente gestore:

  • L’ente gestore dovrà predisporre un progetto organizzativo dettagliato da comunicare al Comune e all’Agenzia di Tutela della Salute.
  • L’ente gestore dovrà provvedere all’informazione nel delle famiglie e dei minori e alla formazione degli operatori.
  • L’ente gestore e le famiglie aderenti ai campi estivi dovranno sottoscrivere un patto di reciproca adesione alle norme di sicurezza stabilite.
  • Deve essere predisposta una zona d’accoglienza in accordo con la normativa.
  • Le condizioni di salute dei minori e degli accompagnatori dovranno essere attestate in accordo con la normativa.
  • Le condizioni di salute del personale dovranno essere attestate in accordo con la normativa.
  • All’ingresso dovrà essere misurata la temperatura corporea di minori, accompagnatori e operatori.
  • Deve essere prevista un’organizzazione delle modalità di accesso alla struttura per la tutela della sicurezza nei campi estivi.
  • Deve essere promosso da tutti un automonitoraggio delle condizioni di salute.
  • Sarà necessario prevedere l’isolamento momentaneo di coloro che presenteranno i sintomi Covid-19.
  • L’utilizzo della mascherina dovrà essere previsto per gli operatori e i minori di età superiore ai 6 anni, secondo quanto indicato dalla normativa.
  • Dovranno essere messi a disposizione degli appositi dispenser di soluzione idroalcolica sanificante.
  • Devono essere promosse – anche con modalità ludiche – le misure igienico-comportamentali nei riguardi dei minori.
  • Il rapporto personale-minori dovrà essere di 1:5 per i bambini di età da 0 a 5 anni; di 1:7 per quelli di età da 6 a 11 anni e di 1:10 per i quelli di età tra i 12 e i 17 anni. Gli operatori dovranno essere di età superiore o uguale ai 16 anni. A garanzia di un adeguato livello di sicurezza nei campi estivi.
  • Nel caso sia previsto un periodo di ambientamento per bambini dagli 0 ai 3 anni il rapporto di un operatore per ogni 5 coppie di adulti-infanti.
  • Il coinvolgimento di minori affetti da disabilità dovrà prevedere modalità formative e operative straordinarie, in accordo con le necessità del caso specifico.
  • La composizione dei gruppi di minori deve mantenersi il più possibile stabile nel tempo.
  • Vanno privilegiate le attività all’aperto e che non prevedano contatti prolungati tra i soggetti. Gli spazi andranno giornalmente puliti e sanificati, così come i giocattoli e gli oggetti, per i quali è preferibile un uso esclusivo da parte di ogni singolo gruppo. La gestione degli spazi mensa o di eventuale pernottamento deve seguire le linee guida indicate dalla normativa.
  • Va previsto un ricircolo d’aria costante negli spazi chiusi.

Per chi fosse interessato ad approfondire il tema della sicurezza nei campi estivi, così come le linee guida relative alla ripartenza delle altre attività, può trovare il testo completo dell’ordinanza cliccando QUI.